Dal 1° gennaio 2024 aumento a 300.000 euro del massimale per gli aiuti de minimis (Reg. UE n. 2023/2831)

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento UE n. 2023/2831 che disciplina gli aiuti di Stato concessi alle imprese e che a partire dal 1° gennaio 2024 sostituirà il regolamento de minimis in scadenza.

Alla luce dell’esperienza acquisita e dell’incremento del tasso di inflazione dall’entrata in vigore del regolamento UE n. 1407/2013, la Commissione ha scelto di aumentare a 300.000 euro il massimale per gli aiuti de minimis che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni. Il nuovo regolamento resterà in vigore fino al 31 dicembre 2030.

Cosa è rimasto invariato dal Regolamento de minimis 1407/2013?

Restano invariate le principali caratteristiche, ovvero:

  1. il regolamento de minimis resta applicabile sia alle PMI che alle grandi imprese;
  2. il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile (o rolling basis);
  3. gli aiuti de minimis sono concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti – tipicamente il decreto di concessione – indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi;
  4. la necessità di procedere al calcolo dei vari plafond de minimis non solo della singola azienda ma del gruppo aziendale nella quale è inserita come impresa unica;
  5. il regolamento de minimis non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, alle quali restano applicabili le specifiche normative vigenti in tali settori.

 Cosa significa “impresa unica”?

Resta inalterato anche il principio di “impresa unica” secondo il quale occorre tenere conto, per non superare il plafond di aiuti di stato concedibili a ciascuna impresa, di tutte le altre aziende con le quali sussiste un collegamento derivante da almeno una relazione tra quelle seguenti:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Il calcolo degli aiuti percepiti va fatto considerando quindi tutto il complesso aziendale così definito.

Aumento del massimale degli aiuti concedibili in regime de minimis

L’importo complessivo degli aiuti in regime de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non potrà superare i 300.000 € nell’arco di tre anni.

In questa fase di transizione dalla vigenza del precedente regolamento de minimis, la Commissione Europea dovrà chiarire i dubbi interpretativi sorti dalla lettura del testo normativo legati alle modalità di calcolo del triennio da considerare.

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