Credito d’imposta “ZES Sud”: si attende il decreto ministeriale attuativo per definire iter, criteri, modalità di applicazione e fruizione

La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Sud è ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2024, ma l’accesso all’agevolazione è attualmente in sospeso.

Nonostante la Legge di Bilancio 2024 abbia stanziato 1,8 miliardi di euro per il credito d’imposta, le risorse rimangono bloccate in quanto manca ancora il decreto attuativo.

Le spese che possono beneficiare delle agevolazioni riguardano il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024.

Tuttavia, nonostante la definizione delle spese agevolabili sia fissata dal 1° gennaio 2024, la mancanza del decreto attuativo impedisce ancora di delineare le modalità di accesso alle agevolazioni, nonché i criteri e le procedure di applicazione.

Sarà compito del decreto definire anche i meccanismi di controllo per evitare un superamento delle risorse disponibili.

La situazione attuale di stallo, causata dall’assenza del decreto attuativo, ritarda di almeno due mesi i benefici che le piccole e medie imprese dovrebbero ricevere attraverso le agevolazioni previste dalla misura ZES Unica Sud.

Al momento, non è stato fissato un termine per l’emanazione del decreto che chiarirà le modalità di fruizione delle agevolazioni e le relative procedure burocratiche. La mancanza di questo provvedimento normativo mantiene l’incertezza sull’effettivo avvio delle agevolazioni e sui tempi per il loro concreto utilizzo da parte delle imprese interessate.

In particolare viene istituito un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto di:

  • nuovi macchinariimpianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
  • acquisto di terreni;
  • acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Intensità massime di aiuto distinte per regione e per dimensione aziendale.

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia:

  1. piccole imprese: 60%
  2. medie imprese: 50%
  3. grandi imprese: 40%

Basilicata, Sardegna, Molise:

  1. piccole imprese: 50%
  2. medie imprese: 40%
  3. grandi imprese: 30%

Abruzzo:

  1. piccole imprese: 35%
  2. medie imprese: 25%
  3. grandi imprese: 15%

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

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