POC 2014/2020 – FSC 2021/2027 – Avviso Cluster in Sicilia – Variazioni sostanziali e non sostanziali

Il Dipartimento delle Attività Produttive, nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso pubblico “Cluster in Sicilia”, approvato con il DDG n. 472 del 27/04/2022 e ss.mm.ii., con DDG n. 851 del 24/03/2026 ha consentito ai soggetti beneficiari dell’iniziativa di operare variazione sostanziale e variazione non sostanziale nei termini sotto specificati.

Le variazioni sostanziali, con dimensione finanziaria superiore al 20% per singola voce di spesa, sono consentite previa formale autorizzazione del CdR, dietro presentazione di apposita istanza come previsto dai singoli Avvisi.

Le variazioni non sostanziali, che comportano una modificazione degli importi fra le macrocategorie delle voci di spesa nel limite massimo del 20% della voce con importo finanziario minore, sono consentite, previa comunicazione ai Servizi attuatori nelle relazioni conclusive di progetto, a condizione che rimangono inalterati:
1. il totale generale delle spese ammissibili;
2. il corrispondente importo del contributo pubblico richiesto;
3. eventuali limiti massimi delle categorie di spesa sul totale delle spese ammissibili;
4. l’organicità e l’efficacia del progetto di investimento così come presentato, valutato ed inserito in graduatoria utile;
5. il mantenimento dei requisiti che hanno generato i punteggi previsti dagli avvisi, sia con riferimento ai criteri di selezione sia ad eventuali elementi premiali;
6. Il rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione;
7. Il rispetto delle vigenti normative inerenti alle variazioni non sostanziali.

Non sono comunque ammissibili le variazioni che incidano sull’ammissibilità dell’operazione o modifichino sostanzialmente il progetto, in particolare sugli elementi oggetto di valutazione secondo le previsioni dell’Avviso di riferimento.

In deroga al limite fissato dal punto 3.3 – Durata e termini di realizzazione del programma di spesa- dell’avviso pubblico “Cluster in Sicilia”, approvato con il D.D.G n. 472 del 27/04/2022 e ss.mm.ii., è consentita altresì la concessione, su istanza di parte, supportata da adeguate motivazioni, di un ulteriore slittamento del termine finale di conclusione dell’investimento, già oggetto di proroga, che, tuttavia non è possibile può superare la data del 31/12/2026.

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