L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel testo delle Commissioni identico a quello approvato dal Senato.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno è pubblicata la Legge di conversione – Legge 29 giugno 2022, n. 79in vigore dal 30 giugno.
Alcune misure contenute nel provvedimento
Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA
L’articolo 24, comma 1, prevede che l’invio telematico all’ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali.
Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite l’ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell’emanazione del presente decreto), nonché al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome.
I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l’istituzione della figura del Direttore generale presso l’ENEA.
Sismabonus 110%
Il comma 4-ter dell’articolo 18 specifica le condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento (superbonus) per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti). È introdotta una modifica alla disciplina della detrazione al 110% in particolare al comma 4 dell’articolo 119 del decreto n.34 del 2020 in materia di realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico e, come intervento trainato, di eliminazione delle barriere architettoniche, allorché eseguito congiuntamente agli interventi antisismici.
La norma stabilisce che per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Erano stati sollevati dei dubbi in merito alla tempistica per l’applicazione della detrazione in caso di acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti) a cui aveva dato una prima risposta la circolare dell’Agenzia delle entrate n.30/2020. Successivamente anche attraverso un’interrogazione svolta nella VI Commissione finanze della Camera dei deputati era stata riproposta la questione in questi termini: “ non sembra chiaro se entro il termine del 30 giugno 2022 – data entro cui deve essere stipulato l’atto di compravendita dell’immobile oggetto dei lavori – sia necessario che l’immobile abbia ottenuto l’agibilità, a seguito della presentazione al comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico”.
Con la modifica, si chiarisce che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.
Costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere
I commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 7, introdotti dal Senato, stabiliscono che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento, debbano essere annoverate anche le circostanze impreviste ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. In tali casi, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre varianti in corso d’opera che assicurino, a determinate condizioni, risparmi da utilizzare in compensazione per far fronte alla variazione del costo dei materiali.
Pagamenti elettronici e fatturazione elettronica
Il comma 01 dell’art. 18 stabilisce che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati, oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate.
L’articolo anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1).
La norma estende, altresì, l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3).
Il comma 4, infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l’Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.
Misure riguardanti il partenariato pubblico privato
I commi 3-6 dell’articolo 18-bis, introdotto dal Senato, obbligano le amministrazioni aggiudicatrici, interessate a sviluppare progetti di opere pubbliche secondo la formula del partenariato pubblico privato (PPP) di importo superiore ai 10 milioni di euro, a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), stabilendo altresì specifiche fasi procedurali riguardanti la presentazione e l’approvazione del parere preventivo, e prevedendo l’istituzione e la composizione di un apposito Comitato di coordinamento.
Concessioni autostradali e procedure CIPESS
Il comma 9 dell’articolo 18-bis, introdotto dal Senato, esclude dalla applicazione delle norme previste nell’articolo 18-bis, le concessioni autostradali, nonché le procedure che prevedono l’espressione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici
Il comma 12 dell’articolo 18-bis, introdotto dal Senato, prevede la possibilità di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR.
Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili
I commi 1 – 3 dell’art. 23 mirano a promuovere la produzione e l’impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili. Il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l’energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecnico-operative per l’applicazione del suddetto esonero, mentre il comma 3 esclude l’idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.
Produzione di idrogeno e procedure autorizzative
I commi 5-bis e 5-ter all’articolo 23 sono stati introdotti nel corso dell’esame presso il Senato. Il comma 5-bis interviene sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sull’uso di energia da fonti rinnovabili, estendendo alle infrastrutture connesse alla produzione di idrogeno e alle infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli elettrolizzatori.
Il comma 5-ter reca specifiche sulla richiesta di procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sull’amministrazione competente nel caso in cui l’impianto da realizzare ricada sul territorio di più comuni.
Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse
L’articolo 23-bis, inserito dal Senato, novella l’articolo 5-bis del D.L. n. 21/2022 (L. 51/2022). La novella estende agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino ad 1 MW la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. 51/2022) mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili
L’articolo 24-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione, riconosce per il 2023 un contributo (fino a 1 milione di euro) per progetti d’investimento finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Divieto di imposizione di oneri per la modifica o spostamento di talune tipologie di opere
L’articolo 32, comma 1, alla lettera c-bis), introdotta dal Senato, prevede l’esclusione dall’imposizione di oneri o canoni – ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003) – per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche.
Scavi per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga
L’articolo 32, comma 1, lettera c-ter), introdotta dal Senato, esclude la necessità della preventiva procedura di valutazione di incidenza per interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga. L’operatore di rete è tenuto a comunicare l’inizio dei lavori all’autorità competente, con un preavviso di almeno 30 giorni. A tale comunicazione è allegata un’autodichiarazione per l’esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell’intervento, corredata da documentazione fotografica.
Esclusioni dalla disciplina del codice dei contratti pubblici nel settore delle comunicazioni elettroniche
L’articolo 32, comma 1, lettera c-quater) – introdotta dal Senato – stabilisce l’integrale esclusione, dall’ambito di applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Si tratta degli ambiti già esclusi dall’art. 15 del codice medesimo, articolo esplicitamente richiamato dalla disposizione in esame. La presente lettera c-quater) prevede che non trovino applicazione provvedimenti, contratti o altri atti incompatibili con la suddetta esclusione. Si valuti l’opportunità di chiarire se con tale dichiarazione di incompatibilità si intenda intervenire anche riguardo a clausole contrattuali che facciano riferimento a norme del citato codice.
La lettera c-quater) in esame, inoltre, pone in capo ai titolari dei contratti e delle concessioni in oggetto il compito di assicurare l’applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell’ambiente, anche in considerazione del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.
Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti
L’articolo 33, in attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing, considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della regione, all’esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.
Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
L’articolo 33-ter – inserito dal Senato – proroga di “quattro mesi”, limitatamente all’annualità 2022, i seguenti termini per l’utilizzazione, l’eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per l’effettuazione di una serie di interventi:
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 maggio di ciascun anno) entro il quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori;
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 giugno di ciascun anno) entro il quale, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo deve essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’interno;
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 ottobre di ciascun anno) entro il quale i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori.
Codice Appalti e rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere
L’articolo 34 reca alcune puntuali modifiche al codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.
Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza
L’articolo 35, comma 1, specifica che le previsioni dell’articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.
Compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti
L’articolo 35, comma 1-bis, introdotto dal Senato, propone novella all’articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020 con riguardo ai compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti.
Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica
L’articolo 37-ter, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina in materia di cessione della proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, consentendo la non applicazione delle procedure previste dall’art. 10-quinquies del D.L. 21/2022, per le domande presentate e depositate dai soggetti proponenti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022 (21 maggio 2022).
Modifiche all’art. 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
L’articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è stato recentemente esaminato dalle commissioni parlamentari.
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