Contributi alle imprese per lo sviluppo di videogiochi a partire dal 30 Giugno 2021

Il Fondo per l’intrattenimento digitale denominato First Playable Fund, istituito con il dl Rilancio per sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, stanzia 4 milioni di euro a favore delle imprese che investono nella realizzazione di videogame.

Il Fondo finanzia lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, insieme alla realizzazione di un prototipo destinato alla distribuzione commerciale.

Per essere ammissibili i progetti devono prevedere una spesa complessiva non inferiore a 20mila euro, essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese e dei costi ammissibili.

Le domande di agevolazione possono essere presentate online a partire dalle ore 12.00 del 30 giugno 2021.

Possono accedere al Fondo le imprese che:

  1. svolgono, in via prevalente, l’attività economica di ‘Edizione di software’ o ‘Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse’;
  2. hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
  3. sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo del videogioco;
  4. hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10mila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone;
  5. sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  6. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  7. garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis.

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo due domande di agevolazione in relazione a due diversi progetti.

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