Garanzie SACE per 10 miliardi di euro: ok della Commissione europea

Le garanzie pubbliche, previste dall’articolo 15 del decreto Aiuti, sono destinate a facilitare la concessione di nuovi finanziamenti a favore delle imprese danneggiate dalle conseguenze della guerra in Ucraina.

L’ok della Commissione alla proroga delle garanzie SACE fino al 31 dicembre 2022 è arrivato il 19 luglio. Ed è stato subito seguito dalla circolare ABI che comunica alle banche l’operatività del plafond da 10 miliardi messo a disposizione dal Governo per sostenere, attraverso le garanzie SACE, la liquidità delle imprese.

La misura è rivolta alle imprese con sede in Italia di tutte le dimensioni e operative in tutti i settori, ad eccezione di quello finanziario, e ha l’obiettivo di sostenere le esigenze di liquidità collegate all’impatto economico della crisi russo-ucraina.

Le garanzie sono concesse da SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte della concessione di nuovi prestiti, leasing finanziari, e prodotti di factoring pro solvendo, finalizzati a sostenere le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto della crisi attuale.

La garanzia copre rispettivamente:

  1. fino al 90% dell’importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per quelle ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con DPCM ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;
  2. fino all’80% dell’importo del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
  3. fino al 70% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

L’importo che può essere coperto dalla garanzia statale, invece, non deve superare il maggiore tra i seguenti elementi:

  1. il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali (qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi);
  2. il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

La misura è stata giudicata dalla Commissione coerente con il nuovo Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato adottato il 23 marzo scorso, in quanto è operativa fino al 31 dicembre 2022, si applica a finanziamenti di durata non superiore a 8 anni e con tassi di interesse annuali che rispettano i livelli minimi stabiliti nel Temporary framework.

Inoltre, sono state previste misure di salvaguardia per garantire un nesso tra l’importo degli aiuti concessi alle imprese e l’entità della loro attività economica e che i vantaggi della misura siano trasferiti nella misura più ampia possibile ai beneficiari finali tramite gli intermediari finanziari.

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