Bando: “Investimenti sostenibili 4.0”. Contributi a fondo perduto per investimenti 4.0 ed economia circolare. Domande a partire dal 18 maggio

È stato pubblicato un nuovo decreto con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili con il noto intento di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e orientare, al contempo, la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

Per raggiungere tali finalità sono stati stanziati € 677.875.520.

Per la gestione degli interventi previsti dal decreto, il Ministero si avvarrà dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

Soggetti beneficiari

I soggetti che possono in concreto beneficiare delle misure menzionate dal decreto sono le PMI, in possesso, al momento della presentazione della domanda di taluni requisiti, tra i quali, ad esempio:

– essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;

– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

– trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.

Cosa finanzia

I programmi di investimento devono:

  • prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. e l’ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
  • essere diretti all’ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione, funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  • essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale
  • rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili:
    • nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500 mila euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
    • nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, spese ammissibili non inferiori complessivamente a un milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
  • prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito dell’attività di valutazione dell’istanza prevista per l’accesso alle agevolazioni.

Attività economiche ammesse

Sono ammesse le attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).

Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle imprese elencate nell’allegato 4 del decreto 10 febbraio 2022

Programmi ammissibili

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto MISE del 10 febbraio 2022, sono ammissibili all’agevolazione i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo di talune tecnologie (i.e. advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, internet of things, cybersecurity, big data e analytics, blockchain, etc.) in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività dell’impresa proponente.

Inoltre, i programmi caratterizzati da un contenuto di sostenibilità, saranno previsti specifici criteri di valutazione – prevedendo, quindi, la possibilità di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura – saranno valorizzati, tra l’altro, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati. I suddetti programmi dovranno essere volti:

– alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare (i.e. soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo, soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali, etc.);

– al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda.

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificate nell’allegato n. 4 al decreto medesimo:

  1. a) attività manifatturiere;
  2. b) attività di servizi alle imprese.

In ogni caso, non sono ammissibili alle agevolazioni de quibus, i programmi di investimento:

– inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall’art. 13 del regolamento GBER; e

– che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l’attuazione in sede nazionale degli investimenti per la ripresa e la resilienza, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e delle eventuali relative successive integrazioni.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardino:

  1. a) macchinari, impianti e attrezzature;
  2. b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
  3. c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
  4. d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.

Al contrario, non rientrano all’interno del perimetro del beneficio, ad esempio, le spese:

– sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

– connesse a commesse interne;

– relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

– per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

– di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

– relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;

– imputabili a imposte e tasse;

– correlate all’acquisto di mezzi targati;

– ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto di IVA.

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie. In particolare:

  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione
  • per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione
  • per i programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione

 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 123/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.

Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all’allegato n. 5 al decreto medesimo (caratteristiche del soggetto proponente, qualità della proposta e sostenibilità ambientale del programma di investimento).

Con decreto direttoriale del 12 aprile 2022, sono state fissate le modalità operative di inoltro della domanda di accesso alle agevolazioni in analisi. Ai sensi dell’art. 3 del decreto, le stesse, redatte in lingua italiana, potranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica.

Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate da Invitalia in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore.

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