REDDITO DI LIBERTÀ: nuova misura di sostegno economico destinata a favorire l’indipendenza economica e l’emancipazione delle DONNE VITTIME DI VIOLENZA in condizione di povertà, seguite dai centri antiviolenza.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui si prevede l’introduzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Il DPCM 17 dicembre 2020 – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2021 – definisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, nato grazie all’incremento di tre milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, introdotto dal decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006).

Le risorse disponibili serviranno per contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché per favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Il budget a disposizione viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione femminile – residente nei comuni di ciascuna regione – appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la tabella allegata al decreto. I fondi verranno quindi trasferiti all’INPS dal Dipartimento per le pari opportunità sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole Regioni, entro 30 giorni dall’avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti.

Il reddito di libertà, di importo massimo pari a 400 euro mensili pro capite per un anno, può essere richiesto dalle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

Il contributo è concesso alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, in base alle dichiarazioni fornite dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.

La domanda deve essere presentata all’INPS sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

Il reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori.

L’aiuto è compatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza.