DM 28 ottobre 2025, nuovi requisiti minimi: dal 3 giugno lo stesso edificio può avere una classe energetica diversa. Verifichiamo la vostra posizione

EFFICIENZA ENERGETICA · GIÀ IN VIGORE 

Dal 3 giugno 2026 i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici sono cambiati. Non è una novità in arrivo: è già legge, e riguarda ogni attestato emesso da quella data.

Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 ottobre 2025 ha riscritto le regole con cui si calcola la prestazione energetica di un edificio. Non ha creato una norma nuova accanto a quelle esistenti: ha sostituito il cuore di quella del 2015. Il risultato è che il metro con cui si misura un edificio non è più lo stesso.

La conseguenza che sfugge a molti. Lo stesso identico edificio, senza che vi sia stato fatto nulla, oggi può ricevere una classe energetica diversa da quella che avrebbe ricevuto a maggio. Un attestato emesso prima del 3 giugno e uno emesso dopo non sono confrontabili. Chi ha promesso un salto di classe in una delibera, in una proposta o in una rendicontazione ha un problema aperto, e spesso non lo sa.

Che cosa è cambiato

Ponti termiciNon si stimano più con una maggiorazione forfettaria: si calcolano nodo per nodo. Un cappotto progettato senza i nodi risolti non supera più la verifica. Scala delle classiL’edificio di riferimento è stato ridefinito, e con lui tutte le soglie di classe si sono spostate. Cambia il risultato, non l’edificio.
Automazione degli edificiPer il non residenziale sopra una certa potenza arriva un obbligo di sistemi di automazione e controllo. Se ne può fare a meno solo motivandolo in relazione tecnica. RinnovabiliNel non residenziale l’energia prodotta in loco copre oggi una base di consumi più ampia: a parità di impianto, l’indice migliora.

Chi deve verificare la propria posizione

  • Chi ha lavori in corso progettati con le regole precedenti e deve ancora chiudere le verifiche;
  • Chi ha dichiarato un salto di classe in un bando, in una rendicontazione o in una delibera condominiale;
  • Chi si appoggia a un attestato recente per una compravendita, una locazione o un incentivo;
  • Le imprese e gli enti del non residenziale, per i nuovi obblighi sugli impianti.

Di che cosa ci occupiamo

Attestati di prestazione energeticaRedatti con il metodo in vigore, con evidenza del regime applicato. Relazioni tecniche e asseverazioniPer nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni, firmate.
Diagnosi energeticheCon la linea di partenza aggiornata alle regole nuove. Verifica dei nodi e dei ponti termiciAffiancamento alla progettazione, prima che la verifica si blocchi.
Note di riconciliazione e derogheQuando due attestati vanno confrontati o una scelta va motivata. Documentazione per bandi e incentiviDove il miglioramento di classe fa punteggio o fa il contributo.
Questi documenti li seguiamo noiNon pareri: atti redatti e sottoscritti dai professionisti abilitati e iscritti all’albo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità.
Per quello che il decreto ha apertoNota di riconciliazione fra due attestati emessi sotto regimi diversiMotivazione tecnica che regge una derogaRelazione integrata con le informazioni che il modello ministeriale non prevede ancora Per il lavoro di ogni giornoAttestati di prestazione energeticaRelazioni tecniche di progetto e asseverazioniDiagnosi energeticheVerifiche per gli interventi incentivati
Se vi serve uno di questi documenti, scriveteci: vi diciamo subito che cosa occorre.Scrivici il tuo casoChiedi una verifica