Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea del 3 Maggio 2021 il testo che disciplina il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2021-2027

Dopo il via libera della plenaria del Parlamento all’accordo con il Consiglio sul nuovo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), che cofinanzia politiche attive per il mercato del lavoro a favore di persone, settori, territori o mercati danneggiati dai cambiamenti strutturali nei modelli di commercio mondiale, il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea.

In base all’intesa raggiunta a dicembre tra Stati membri e Parlamento UE nel settennato 2021-27 il Fondo di adeguamento alla globalizzazione continuerà a finanziare queste misure, con risorse fino a 186 milioni di euro l’anno. Più dei 150 milioni annui previsti nell’ambito del bilancio UE 2014-2020, ma meno dei 200 milioni proposti dalla Commissione europea.

Obiettivo della proposta della Commissione sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è aiutare i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali, offrendo assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati da trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all’automazione.

Nel negoziato con il Consiglio, il Parlamento europeo ha ottenuto la riduzione della soglia per poter accedere ai finanziamenti, che viene abbassata dai 500 licenziamenti attuali e dai 250 licenziamenti previsti dalla Commissione a 200 licenziamenti.

Si amplia il campo di applicazione del Fondo: i contributi sono riconosciuti anche a fronte di licenziamenti dovuti a nuovi motivi, non direttamente riconducibili alla globalizzazione, come i cambiamenti nella composizione del mercato interno, l’automazione e la digitalizzazione, la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e, naturalmente, anche le conseguenze della pandemia da Covid-19.

Il sostegno finanziario del FEG ai lavoratori potrà essere concesso nell’ambito di pacchetti che comprendano altre misure, quali l’accesso ad attività di formazione e riqualificazione professionale, l’assistenza per la ricerca di un nuovo impiego o aiuti, fino a 22mila euro per beneficiario, per l’avvio di un lavoro autonomo o di un’attività in proprio. Previste anche misure speciali, come un assegno per la custodia dei bambini a favore dei genitori che prendono parte a corsi di formazione o cercano un lavoro.

Il regolamento del FEG prevede che il sostegno dei fondi europei ai beneficiari finali vada ad integrare le misure previste dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate dal bilancio dell’Unione, come ad esempio gli interventi attivati con risorse del Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

Il tasso di cofinanziamento UE può quindi essere allineato a quello più elevato previsto, nello Stato membro di riferimento, per il FSE+, in pratica a quello applicato nelle regioni meno sviluppate. Il livello minimo di copertura UE per il FEG, in ogni caso, viene fissato dall’accordo al 60% della spesa.